Con il termine Green Public Procurement (GPP), o Appalti Verdi, vengono indicate quelle procedure di acquisto grazie alle quali la Pubblica Amministrazione (PA) riesce ad entrare in possesso di “prodotti e servizi che hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo” (US EPA 1995).
L’Italia ha reso obbligatoria per la Pubblica Amministrazione (PA) l’applicazione dei principi propri degli Appalti Verdi alle procedure di acquisto di beni, servizi e lavori attraverso l’art. 34 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), con lo scopo di razionalizzare gli acquisti e i consumi delle stazioni appaltanti incrementandone, al tempo stesso, la qualità ambientale, così come esplicitato nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della PA (PAN GPP).
Nei 3 commi che caratterizzano l’art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, il legislatore ha fissato alcuni aspetti fondamentali:
- L’obbligatorietà per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) requisito questo indispensabile per poter definire verde l’appalto;
- La possibilità, nel caso di appalti riguardanti interventi di ristrutturazione, anche in caso di demolizione e la ricostruzione, di applicare i CAM per quanto possibile in relazione alla natura dell’intervento e dell’edificio. Lo stesso comma specifica, inoltre, che i CAM, in particolar modo i criteri premianti, devono essere tenuti in considerazione anche qualora la PA decida di procedere all’aggiudicazione dell’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- La necessità di applicare i CAM a tutti i settori merceologici per i quali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha emesso un Decreto Ministeriale specifico e per affidamenti di beni, servizi e lavori di qualunque importo.
I CAM definiscono pertanto i requisiti ambientali richiesti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
Le categorie merceologiche per le quali il MATTM deve definire i CAM vengono individuate all’interno del PAN GPP tra le cosiddette categorie di forniture e affidamenti prioritarie, ossia che si caratterizzano per un volume di costo rilevante per la spesa pubblica, in grado di incidere sensibilmente e positivamente sulla riduzione dell’impatto ambientale associabile alle procedure pubbliche di acquisto e abbastanza mature commercialmente per poter essere diffuse sul mercato senza rischi. Questo implica ovviamente, che i CAM debbano essere sottoposti ad una continua revisione e che, nel tempo, le categorie merceologiche cui si rivolgono possano cambiare in funzione dell’evoluzione tecnologica e di mercato.
Al di la della specifica categoria di beni o servizi cui sono riferiti, i Decreti Ministeriali sui CAM si caratterizzano per una struttura di base simile. Nella Premessa viene riportata la normativa ambientale e sociale di riferimento e vengono fornite indicazioni utili alle PA sia per l’analisi dei fabbisogni che per l’espletamento della gara di appalto. I criteri ambientali minimi veri e propri, associati alla categoria merceologica cui il DM si riferisce, sono riportati all’interno delle sezioni che riguardano la Selezione dei candidati, le Specifiche tecniche, i Criteri premianti (o Criteri di Aggiudicazione) e le Clausole contrattuali (o Condizioni di Esecuzione). I DM sui CAM specificano anche quali sono le procedure di verifica o i mezzi di prova attraverso cui dimostrare il rispetto del criterio.
Per quanto riguarda l’edilizia, i CAM relativi sono stato approvati con il DM 11 ottobre 2017 (Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), definito comunemente come CAM Edilizia. La struttura del Decreto è analoga a quella descritta nel capoverso precedente, ma le Specifiche Tecniche vengono suddivise in 4 macroaree:
- 2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici: maggiormente incentrate su aspetti di sostenibilità territoriale (tutela della biodiversità, assorbimento della CO2, riduzione del degrado e del consumo del suolo, limitazione dell’effetto isola di calore, tutela dell’acqua, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione dei rifiuti);
- 2.3 Specifiche tecniche dell’edificio: relative ad aspetti di prestazione energetica e qualità ambientale interna (risparmio energetico, riduzione dei consumi idrici, benessere e salubrità indoor);
- 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi: inerenti alle proprietà dei materiali da costruzione legate alla sostenibilità e, anche in questo caso, la qualità ambientale interna (riduzione dei rifiuti e del consumo di materie prime non rinnovabili, allungamento della vita utile dei materiali, riduzione delle sostanze pericolose per l’ambiente e la salute);
- 2.5 Specifiche tecniche del cantiere: riguardati la sostenibilità del cantiere edile (rispetto della normativa ambientale in fase di esecuzione dei lavori di cantiere, tutela del suolo, della biodiversità e delle acque, miglioramento della qualità dell’aria, abbattimento delle polveri e del rumore).
Dalla data di entrata in vigore dell’art. 34 del Codice appalti, diversi operatori economici di settore hanno evidenziato come l’obbligatorietà per la PA di dover recepire il CAM Edilizia abbia ostacolato la partecipazione alle procedure di gara per le micro, piccole e medie imprese edili (PMI). Gli stakeholder del settore edile hanno evidenziato come i criteri che presentano maggiori problematiche applicative siano quelli relativi alla Selezione dei candidati, che possono rappresentare un vero e proprio sbarramento per le realtà produttive di minore dimensione, soprattutto quando l’oggetto dell’appalto non si caratterizza per un’elevate rilevanza. Per ovviare a questo problema, l’ANAC (Autoritá Nazionale Anticorruzione) ha avviato un tavolo tecnico con le principali associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore edile, di concerto con il MATTM e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per definire delle Linee guida di supporto alle Stazioni Appaltanti (SA) nell’applicazione del CAM Edilizia. Tra ottobre e novembre 2019 è stata aperta una fase di consultazione con gli stakeholder non direttamente coinvolti nella stesura delle Linee Guida, affinché evidenziassero eventuali criticità non ancora chiarite. Il 04 maggio 2020, però, in attesa della nuova versione del CAM Edilizia, l’ANAC ha deciso di sospendere le attività legate all’adozione delle suddette Linee Guida.
Nonostante l’implementazione delle buone pratiche legate agli Appalti Verdi fatichi a trovare lo spazio che meriterebbe nel mondo delle costruzioni, l’importanza dei principi contenuti nel CAM Edilizia hanno trovato una nuova cassa di risonanza nel cosiddetto DL Rilancio. Pubblicato il 19 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto-legge N. 34 /2020 è costituito da 266 articoli e si pone l’obiettivo di rimettere in moto il sistema Italia fortemente provato dalla crisi causata dal coronavirus. In particolare, l’art. 119 descrive gli interventi di efficientamento energetico per i quali è prevista la detrazione del 110% delle spese sostenute. Tra questi interventi figura, ovviamente, il cappotto termico, da realizzarsi su almeno il 25% della superficie disperdente dell’involucro edilizio. Per poter usufruire del superbonus il materiale isolante utilizzato per l’intervento dovrà rispettare le specifiche tecniche riportate al punto 2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici del CAM Edilizia.